Sez. 2, Sentenza n. 2116 del 06/07/1971 (Rv. 352835 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA DA PARTE DEL MINORE - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL GENITORE - EFFETTI INTERRUTTIVI - CONDIZIONI - COMUNICAZIONE O NOTIFICA DELL'EVENTO DA PARTE DEL DIFENSORE - MANCANZA - NOTIFICA DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE - VALIDITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA DA PARTE DEL MINORE - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL GENITORE - EFFETTI INTERRUTTIVI - CONDIZIONI - COMUNICAZIONE O NOTIFICA DELL'EVENTO DA PARTE DEL DIFENSORE - MANCANZA - NOTIFICA DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE - VALIDITA.*
A sensi dell'art 300, comma primo e secondo, cod proc civ, le cause di interruzione del processo previste dall'art 299 dello stesso codice, tra le quali e compresa la cessazione della rappresentanza legale del genitore per il raggiungimento della maggiore eta da parte del figlio rappresentato, non operano, quando riguardino una delle parti costituite in giudizio a mezzo di procuratore, se non dal momento in cui questi abbia dichiarato in udienza (o notificato, comunque, nei modi di legge, alle altre parti) l'evento idoneo a determinare l'interruzione. In Mancanza della prevista dichiarazione in udienza (o della notificazione) il rapporto processuale continua a svolgersi validamente tra gli stessi soggetti che lo costituirono. Stante il principio dell'unita del rapporto processuale, secondo cui il processo continua a sussistere unico tra una fase e l'altra e, in particolare, nel periodo intermedio tra la sentenza di primo grado e l'instaurazione del giudizio d'appello, il predetto principio della non automaticita dell'interruzione trova applicazione anche per tale periodo intermedio. Pertanto, ove il raggiungimento della maggiore eta del minore non venga denunciata, deve ritenersi la regolarita della notificazione dell'impugnazione al legale rappresentante del minore nel frattempo divenuto maggiorenne. (V 767'70, mass n 346056' 3240'69, mass n 343251' 3482'68, mass n 336624' 707'68, mass n 331925).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)