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Sez. L, Sentenza n. 2796 del 24/03/1999 (Rv. 524510 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA) | Durata dei rapporti - A tempo determinato - Carattere regolare - A tempo indeterminato - Eccezione - Presupposti.
Stato
decisa il 1999-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524510-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA)

I rapporti di lavoro in agricoltura sono normalmente a tempo determinato, mentre la previsione a tempo indeterminato di tali rapporti deve - secondo il disposto dell'art. 11 D. L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83 (dettante norme sul collocamento dei lavoratori agricoli) - essere giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire (indicata dal datore di lavoro nella richiesta di avviamento), talché essa postula il riscontro di una specifica volontà contrattuale diretta all'assunzione del dipendente senza determinazione di tempo ovvero la ricorrenza della ipotesi prevista dalla legge 8 agosto 1972 n. 457 del superamento nell'anno di 180 giornate di lavoro presso la stessa azienda.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 11 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 457 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)