Sez. L, Sentenza n. 2093 del 27/02/1988 (Rv. 457954 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE - RAPPORTI DI LAVORO IN AGRICOLTURA - A TEMPO DETERMINATO - CARATTERE NORMALE - PREVISIONE A TEMPO INDETERMINATO DI TALI RAPPORTI - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX LEGGE N. 230 DEL 1962 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE - RAPPORTI DI LAVORO IN AGRICOLTURA - A TEMPO DETERMINATO - CARATTERE NORMALE - PREVISIONE A TEMPO INDETERMINATO DI TALI RAPPORTI - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX LEGGE N. 230 DEL 1962 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
I rapporti di lavoro in agricoltura, sia dei salariati fissi che dei braccianti avventizi, sono normalmente a tempo determinato, mentre la previsione a tempo indeterminato di tali rapporti presuppone - secondo il disposto dell'art. 11 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83 (dettante norme sul collocamento dei lavoratori agricoli) - che sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire, talché essa postula il riscontro di una specifica volontà contrattuale diretta all'assunzione del dipendente senza Determinazione di tempo (ovvero la ricorrenza della ipotesi prevista dalla legge 8 agosto 1972 n. 457 del superamento nell'anno di 180 giornate di lavoro presso la stessa azienda). A tali rapporti a tempo determinato (e quindi non soltanto a quello dei salariati fissi, secondo l'espressa previsione dell'art. 6 della legge n. 230 del 1962) non si applicano le Disposizioni di tale ultima legge (quale la presunzione di durata a tempo indeterminato del rapporto e la prescrizione dell'atto scritto per l'apposizione del termine) stante l'inconciliabilità di tale legge con il complesso di norme introdotte dal cit. D.l. n. 7, che - pur attenendo prevalentemente alla regolamentazione del collocamento - riguardano anche la disciplina sostanziale del rapporto. (V 7269/86, mass n 449343; (V 2188/83, mass n 427043).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 6, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 11 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)