Sez. 1, Sentenza n. 4627 del 06/03/2015 (Rv. 634550 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Compagnia di assicurazione in l.c.a. - Rivendica delle somme depositate presso la compagnia - Presupposti - Effettiva separazione patrimoniale - Omissione - Conseguenze - Applicazione dell'art. 1782 cod.civ. - Credito alla restituzione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di liquidazione coatta amministrativa di compagnia di assicurazione, l'azione di rivendica proposta dalla cassa di previdenza degli agenti per la restituzione delle somme dei conti individuali riferibili a questi ultimi, costituenti il patrimonio della cassa e già depositate presso la compagnia, presuppone, in punto di fatto, che sia stato effettivamente rispettato il prescritto regime della separazione del patrimonio della società da quello gestito per conto e nell'interesse dei clienti: nel senso, più precisamente, che non si sia determinata confusione tra il patrimonio della società depositaria ed il denaro ad essa affidato dal depositante, e che la società depositaria non abbia alcuna facoltà, neppure eventuale, di servirsi di tali somme. Ove manchino, per qualsiasi causa, tali presupposti, si applica la norma generale dell'art. 1782 cod. civ., in forza della quale il depositario acquista la proprietà delle somme mentre il depositante ha solo il corrispondente diritto di credito, da far valere nelle forme dell'insinuazione al passivo, alla restituzione delle somme, destinato a concorrere con gli altri crediti vantati dai terzi nei confronti del depositario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1782, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 02/01/1991 num. 1 art. 8 com. 2, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 19, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)