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Sez. 1, Sentenza n. 17101 del 10/07/2013 (Rv. 627324 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa di società di intermediazione finanziaria - Principio della doppia separazione patrimoniale - Obbligo di restituzione immediata - Esclusione - Fondamento - Verifica della sufficienza dei beni dei patrimoni per la soddisfazione di tutti gli investitori - Necessità - Conseguenze - Restituzione parziale ex art. 91 TUB - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2013-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627324-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

In tema di liquidazione coatta amministrativa di società di intermediazione finanziaria, deve escludersi l'obbligo degli organi della procedura di procedere a restituzioni immediate, nel caso in cui sia rispettato il principio della doppia separazione patrimoniale, che salvaguarda il diritto del cliente a non dover attendere che siano accertate tutte le passività, posto che la concreta soddisfazione integrale dei diritti alla restituzione resta condizionata alla verifica in ordine alla sufficienza dei beni complessivamente rinvenuti nei patrimoni separati al fine di soddisfare tutte le pretese restitutorie degli aventi diritto, con la conseguenza che, prima di tale verifica, può procedersi a restituzioni parziali a norma dell'art. 91 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 02/01/1991 num. 1 art. 8, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 87, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 91, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 19, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 34, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 87, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 22, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)