Sez. 1 - , Sentenza n. 2737 del 05/02/2021 (Rv. 660560 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE | Rivendica di denaro ex art. 103 l.fall. - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE
Il denaro, al pari degli altri beni fungibili, può essere rivendicato ai sensi dell'art. 103 l.fall., ove la consegna sia stata eseguita in virtù di un titolo che non prevedeva la facoltà d'uso da parte del depositario e la conservazione sia stata effettuata per massa separata, pur con mescolanza di beni dello stesso genere appartenenti ad altri soggetti, poiché la natura fungibile dei beni non è di ostacolo alla restituzione, che deve avvenire non rispetto alle stesse cose ("idem corpus") ma con riferimento a cose di coincidente genere, qualità e quantità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1782, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 939
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)