Sez. L, Sentenza n. 5711 del 09/03/2010 (Rv. 613328 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Art. 9 della legge n. 19 del 1990 - Destituzione automatica - Eliminazione - Giudizio di impugnazione pendente al tempo dell'entrata in vigore della suddetta legge - Conseguenze - Domanda di riammissione in servizio ex art. 10, comma secondo - Effetti - Reintegrazione nel ruolo con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio - Necessità - Ricostruzione "ex tunc" della carriera - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico dei dipendenti pubblici, l'art. 9 della legge n. 19 del 1990, nell'eliminare la destituzione automatica per i pubblici dipendenti, ridetermina secondo un modello unico lo "status" del dipendente pubblico e prevede un principio di portata generale rispondente ai principi costituzionali (cfr. Corte cost., sent. n. 134 del 1992), applicabile anche riguardo ad un provvedimento di destituzione fatto oggetto d'impugnazione ed il cui giudizio sia pendente al tempo dell'entrata in vigore della suddetta legge. In tal caso, ove il dipendente chieda di essere riammesso in servizio, ai sensi del successivo art. 10, comma secondo, previa apertura di un nuovo procedimento disciplinare, allo stesso non spetta la integrale ricostruzione "ex tunc" della carriera, ma la reintegrazione nel ruolo "con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio", conformemente alla lettera della norma, la quale è espressione di una rilevante esigenza di pubblico interesse alla concreta e rapida definizione delle situazioni pendenti, e, come tale, regola la materia prevalendo su ogni altra precedente, fissando limiti e termini, specifici al giudizio (cfr. Corte cost., sent. n. 415 del 1991).
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 CORTE COST., Legge 07/02/1990 num. 19 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)