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Sez. L, Sentenza n. 19690 del 14/09/2006 (Rv. 593018 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI - DESTITUZIONE | Destituzione di diritto - Declaratoria di illegittimità costituzionale - Conseguenze - Riammissione in servizio - Richiesta - Sufficienza - Procedimento disciplinare - Termini - Decorrenza dalla ricezione della domanda di riammissione.
Stato
decisa il 2006-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593018-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI - DESTITUZIONE

In tema di destituzione di diritto dei pubblici dipendenti, con la sentenza della Corte costituzionale n. 971 del 1988 sono state dichiarate illegittime le disposizioni (art. 85 lett a del d.p.r n. 3 del 1957, statuto degli impiegati civili dello stato ed altre) che prevedevano l'adozione immediata di detto provvedimento - a seguito di condanna per taluni delitti specificamente elencati - e non l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare. Pertanto la destituzione di diritto, ove sia stata disposta, è condizione necessaria e sufficiente della riammissione in servizio prevista dalla sopravvenuta disposizione di cui all'art. 10, comma 3 della legge n. 19 del 1990, deputata a dare attuazione alla stessa sentenza della Corte costituzionale, anche per i dipendenti delle ferrovie dello stato (a prescindere dalla successiva privatizzazione del rapporto di lavoro), i quali - al fine della propria riammissione in servizio - hanno il solo onere di proporne domanda, dalla cui ricezione decorrono, per il datore di lavoro, i termini perentori (di novanta giorni) per proseguire o promuovere e, rispettivamente, per concludere il procedimento disciplinare, all'esito del quale soltanto può essere inflitta la sanzione.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 CORTE COST., Legge 07/02/1990 num. 19 art. 10, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 85 lett. A CORTE COST., Decr. Leg. Pres. Giunta Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)