Sez. L, Sentenza n. 2250 del 24/02/1993 (Rv. 481066 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Disciplina - Sanzioni - Destituzione | Abrogazione ex art. 9 legge n. 19 del 1990 per i pubblici dipendenti - Caratteri generali - Applicazione ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato e nel successivo giudizio pendente al tempo dell'entrata in vigore di detta legge - Ammissibilità.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Disciplina - Sanzioni - Destituzione
Nella norma (art. 9) della legge 7 febbraio 1990 n. 19, che elimina la destituzione automatica per i pubblici dipendenti, è ravvisabile - alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1992 - un principio di portata generale, che è applicabile anche riguardo a provvedimento di destituzione a carico di dipendente dell'Ente delle Ferrovie dello Stato e fatto oggetto d'impugnazione il cui giudizio sia pendente al tempo dell'entrata in vigore della citata legge.
Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 425 art. 119 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 CORTE COST., Legge 07/02/1990 num. 19 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)