Sez. 3, Sentenza n. 807 del 29/04/1967 (Rv. 326896 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - ATTIVITA PRECEDENTEMENTE ESERCITATA DAL LOCATORE - RAGIONI DELLA NUOVA ATTIVITA - IRRILEVANZA - ESIGENZA DI AMPLIARE IL PROPRIO ESERCIZIO COMMERCIALE O INDUSTRIALE - SUFFICIENZA.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - ATTIVITA PRECEDENTEMENTE ESERCITATA DAL LOCATORE - RAGIONI DELLA NUOVA ATTIVITA - IRRILEVANZA - ESIGENZA DI AMPLIARE IL PROPRIO ESERCIZIO COMMERCIALE O INDUSTRIALE - SUFFICIENZA.*
La necessita del locatore di disporre dell'immobile che non sia destinato ad uso di abitazione, per potervi esercitare l'attivita enunciata nella domanda giudiziale, prescinde dalla attivita dal locatore stesso precedentemente esercitata e dalle ragioni per le quali intende intraprendere l'attivita prospettata, essendo sufficiente la dimostrazione di un serio proposito di voler svolgere l'attivita stessa per apprezzabili ragioni di lavoro. In particolare, costituisce valida ragione di cessazione della proroga legale l'esigenza di dover ampliare il proprio Esercizio commerciale o industriale (nella specie, albergo), se i locali di cui gia dispone il locatore non sono sufficienti per la progettata espansione delle dimensioni dell'impresa. (Conf.859-64).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)