Sez. 3, Sentenza n. 2423 del 14/07/1972 (Rv. 359870 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITA DEL LOCATORE - ATTIVITA NUOVA - AMMISSIBILITA - FATTO VOLONTARIO - TUTELABILITA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITA DEL LOCATORE - ATTIVITA NUOVA - AMMISSIBILITA - FATTO VOLONTARIO - TUTELABILITA - CONDIZIONI.*
In tema di diritto del locatore a far cessare la proroga legale dei contratti di locazione concernenti immobili non adibiti ad uso di abitazione per esercitarvi la propria normale attivita di professionista, di artigiano o di commerciante (art 4 n 1 della legge 23 maggio 1950, n 253), la tutela prioritaria delle necessita professionali o commerciali del locatore non richiede che si tratti necessariamente di attivita gia esercitate in precedenza o tuttora in corso: puo anche trattarsi di attivita nuove, purche il proposito di intraprenderle risulti serio e non pretestuoso, ed appaia giustificato da esigenze apprezzabili di vita e di lavoro. D'altro canto, per negare il diritto alla proroga non basta la pura e semplice constatazione dell'oggettiva esistenza della necessita, se risulta che essa e conseguenza di un comportamento dello stesso locatore, maliziosamente preordinato, o anche soltanto volontariamente diretto, a creare la situazione da sfruttare poi come ragione di diniego della proroga, come strumento per eludere le Disposizioni vincolistiche. Non si puo qualificare come deliberatamente voluta - e percio inidonea a valere come causa di esclusione della proroga - ogni necessita che non derivi da forza maggiore o dal concorso di circostanze incontrollabili, e tragga invece origine dalla libera scelta del locatore circa i propri indirizzi professionali o i tempi ed i modi in cui soddisfarli. (nella specie, la locatrice, che in precedenza non svolgeva alcuna attivita commerciale, aveva manifestato l'intenzione di adibire l'immobile, occupato in regime di proroga legale, a libreria, per contribuire in tal modo a far fronte alle esigenze familiari). (V 807'67, mass n 326896).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)