Sez. 3, Sentenza n. 5455 del 08/11/1985 (Rv. 442659 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA A BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - NECESSITÀ DEL LOCATORE DI DESTINARLO A PROPRI USI NON ABITATIVI - NOZIONE - SITUAZIONE DI NOTEVOLE DISAGIO - SUFFICIENZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA A BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - NECESSITÀ DEL LOCATORE DI DESTINARLO A PROPRI USI NON ABITATIVI - NOZIONE - SITUAZIONE DI NOTEVOLE DISAGIO - SUFFICIENZA.*
L'urgente ed improrogabile necessità che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 253 del 1950, comporta la cessazione della proroga legale della locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, va intesa in senso relativo e non assoluto e sussiste nel caso di volontà seriamente manifestata dal locatore di ampliare la propria azienda e di aumentare la propria attività commerciale, industriale o professionale, ancorché l'insufficienza dei locali a disposizione non comporti un assoluto bisogno dell'immobile richiesto, restando sufficiente una situazione di notevole disagio. (Conf 2659/80, mass n 406409; (Conf 1958/80, mass n 405588; (Conf 0807/67, mass n 326896).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)