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Sez. 1, Sentenza n. 8375 del 20/06/2000 (Rv. 537812 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Autonomia delle singole ipotesi revocatorie - Conseguenze - Giudice - Facoltà di conoscere di ipotesi non dedotta - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537812-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Le ipotesi di atti revocabili enumerate nei tre numeri dell'articolo 67, primo e secondo comma legge fallimentare sono autonomi e la domanda di inefficacia fondata sull'una è diversa da quella che si fondi sull'altra; pertanto al giudice non è consentito, ove con l'atto introduttivo del giudizio sia stata dedotta la concessione di garanzie per debiti "preesistenti non scaduti", conoscere della non dedotta ipotesi della notevole sproporzione tra le prestazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)