Sez. 1, Sentenza n. 351 del 11/01/2005 (Rv. 579311 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Giudizio di fatto - Contenuto - Accertamento del contenuto sostanziale della pretesa azionata - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare e di azione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo il fallimento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
L'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (art. 67, secondo comma, legge fall.) e l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti eseguiti successivamente alla apertura della procedura concorsuale (art. 44, primo comma, legge fall.), costituiscono due azioni diverse in riferimento all'elemento soggettivo -in quanto soltanto nella prima è richiesta la 'scientia decoctionis' da parte dello 'accipiens'- ed al tempo in cui è stato eseguito il pagamento con riguardo alla data della dichiarazione di fallimento, e pertanto stabilire quale delle due azioni sia stata proposta, ovvero se siano state proposte entrambe, costituisce una questione di interpretazione della domanda, incensurabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione congrua, coerente ed immune da vizi logici e giuridici.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 com. 1, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)