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Sez. 1, Sentenza n. 1449 del 15/05/1972 (Rv. 358086 - 01)

TRIBUTI(IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - GIUDIZIO DAVANTI ALLE COMMISSIONI E GIUDIZIO DAVANTI ALL'AGO: RAPPORTI - AUTONOMIA DEI GIUDIZI - EFFETTI - MANCATA DEDUZIONE DI QUESTIONI DAVANTI ALL'AGO - RELATIVA PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE CENTRALE - PASSAGGIO IN GIUDICATO - RIPROPOSIZIONE IN VIA RICONVENZIONALE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358086-01

TRIBUTI(IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - GIUDIZIO DAVANTI ALLE COMMISSIONI E GIUDIZIO DAVANTI ALL'AGO: RAPPORTI - AUTONOMIA DEI GIUDIZI - EFFETTI - MANCATA DEDUZIONE DI QUESTIONI DAVANTI ALL'AGO - RELATIVA PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE CENTRALE - PASSAGGIO IN GIUDICATO - RIPROPOSIZIONE IN VIA RICONVENZIONALE - PRECLUSIONE.*

L'autonomia del procedimento davanti alle commissioni tributarie rispetto a quello che viene ex novo instaurato davanti all'autorita giudiziaria ordinaria non comporta la devoluzione al giudice ordinario di tutte le questioni, sollevate e decise in Sede di contenzioso amministrativo, ma soltanto di quelle sollevate con le domande tempestivamente e ritualmente proposte dalle parti, talche, maturato il termine di decadenza previsto dall'art 146 della legge di registro, per ricorrere all'autorita giudiziaria, la statuizione della commissione centrale rimane ferma rispetto alle questioni risolte con la statuizione stessa e non riproposte avanti al giudice ordinario, con la conseguenza che alla parte, che sia incorsa nella suddetta decadenza, non e piu consentito neanche in via riconvenzionale, di riproporre tali questioni. (V 2201'69, mass n 341533; 2175'69, mass n 341493).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 31 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)