Sez. 6, Sentenza n. 30145 del 28/04/2023 Ud. (dep. 11/07/2023) Rv. 284964 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE | Contestazione "aperta" - Modifica dell'imputazione - Necessità - Esclusione - Contestazione "chiusa" - Modifica dell'imputazione - Necessità - Sussistenza - Implicazioni in tema di facoltà processuali - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato, nel caso di contestazione "aperta" di un reato permanente, estendendosi la cognizione giudiziale all'intero sviluppo della fattispecie criminosa temporalmente non delimitata, non è necessaria alcuna contestazione suppletiva, né all'imputato spettano le correlate facoltà processuali, in relazione al protrarsi della condotta fino alla sentenza, essendo invece la modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. necessaria nell'opposto caso di contestazione "chiusa". (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento a contestazione di maltrattamenti "aperta", ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la condanna per le condotte maltrattanti oggetto di una querela integrativa).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)