Sez. 5, Sentenza n. 23201 del 16/05/2025 Cc. (dep. 20/06/2025) Rv. 288202-01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE | Atti persecutori - Contestazione “aperta” - Condotte successive - Valutazione ai fini dell’aggravamento della misura - Possibilità - Nuovo titolo cautelare - Emissione - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di atti persecutori, nel caso di contestazione "aperta", le condotte successive costituiscono la prosecuzione dello stesso reato, sicché, in sede cautelare, esse potranno essere valutate ai fini dell'aggravamento della misura già in esecuzione, senza necessità di iscrizione di un nuovo procedimento penale e la emissione di un altro titolo cautelare. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, in caso di contestazione "chiusa", i fatti successivi devono confluire in una contestazione suppletiva o in una nuova iscrizione).
Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)