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Sez. L, Sentenza n. 5562 del 11/03/2014 (Rv. 630450 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE | Art. 342, primo comma, cod. proc. civ. vigente prima delle modifiche di cui al d.l. n. 83 del 2012 - Volontà della parte di impugnare nella sua globalità la sentenza di primo grado - Accertamento - Criteri - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630450-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE

In tema di appello, non è necessaria l'adozione di formule sacramentali per esprimere la volontà di impugnare, integralmente, la sentenza di primo grado, essendo sufficiente, in forza dell'art. 342, primo comma, cod. proc. civ. - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 - che siano esposte sommariamente le ragioni dell'impugnazione, così da consentire al giudice di identificare i punti del provvedimento da esaminare e le ragioni, in fatto e in diritto, per le quali il gravame è proposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1, Decreto Legge 22/02/2012 num. 83 art. 54 com. 1 n. 1, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)