Sez. L, Sentenza n. 15166 del 09/06/2008 (Rv. 603629 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Nozione - Indicazione delle statuizioni impugnate e delle relative ragioni in fatto e diritto - Necessità - Impugnazione di capo della sentenza - Estensione ad altra parte della sentenza asseritamente erronea per implicazione logica - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
Il requisito della specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 434 cod. proc. civ., richiede che l'appellante indichi le parti della sentenza ritenute errate e le ragioni, di fatto e diritto, su cui fonda la relativa impugnazione; ne consegue che detto requisito non è soddisfatto ove la parte pretenda di dedurre l'erroneità - ritenendola logicamente presupposta - di una parte della sentenza attraverso la formulazione di un motivo di impugnazione relativo ad altra parte della sentenza ed altra, diversa, questione di diritto (nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che, correttamente, il giudice di appello avesse ritenuto, in assenza di uno specifico motivo d'impugnazione, insufficiente la deduzione della qualità di lavoratore subordinato - che logicamente implicava la negazione della qualità di agente - ad evitare il passaggio in giudicato della condanna al pagamento delle indennità dovute al proponente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)