Sez. 3, Sentenza n. 2373 del 13/09/1966 (Rv. 324601 - 01)
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - DESTINATARIO - DIRITTI - CONDIZIONI - DIFFERENZA TRA IL CONTRATTO DI TRASPORTO DI COSE E IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZO.*
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - DESTINATARIO - DIRITTI - CONDIZIONI - DIFFERENZA TRA IL CONTRATTO DI TRASPORTO DI COSE E IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZO.*
Il contratto di trasporto di cose S'inquadra, pur con gli opportuni adattamenti, nello schema del contratto a favore di terzi, poiche, in entrambi i casi, il terzo acquista il diritto di far propri gli effetti di un rapporto negoziale cui egli e rimasto estraneo. Senonche, mentre nella fattispecie legale di cui all'art.1411 cod. civ. il diritto del terzo beneficiario diventa operante nell'atto stesso della stipulazione e puo acquistare Rilevanza, anche nei confronti dello stipulante, previa apposita manifestazione di volonta, nel trasporto di cose i diritti nascenti dal rapporto sono attribuiti al mittente e il destinatario puo beneficiare dei relativi effetti solo dal momento in cui, pervenute le cose a destinazione o scaduto il termine entro il quale sarebbero dovute arrivare, egli ne richiede al vettore la riconsegna (art.1689, comma primo, cod. civ.). da cio consegue che in pendenza dell'esecuzione del contratto, spetta al mittente la facolta di esercitare il cosiddetto diritto di contrordine (art.1685 cod. civ.), cioe di sospendere il trasporto, di chiedere la restituzione delle cose e di ordinarne la consegna ad un diverso destinatario e, quindi, anche di far valere, nei confronti del vettore, ogni altro eventuale diritto relativo alla perdita o avaria della merce. Ed e ovvio che la situazione giuridica non muta se il prezzo delle cose sia stato gia pagato dal destinatario - compratore o garantito da un'apertura di credito a favore del mittente compratore - poiche la richiesta di riconsegna e condizione essenziale del trasferimento, dal mittente al destinatario, del possesso legittimo delle cose trasportate.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1685, Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)