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Sez. L, Sentenza n. 2622 del 07/03/1995 (Rv. 490959 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - DI ACCERTAMENTO | Oggetto - Situazione di fatto - Inammissibilità - Diritto già sorto e già spettante in astratto - Rilevanza - Giudizio rivolto alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni future ed ipotetiche - Interesse ad agire - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490959-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - DI ACCERTAMENTO

L'azione di accertamento non può avere ad oggetto una mera situazione di fatto (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto e che possa in astratto competere all'attore, sempre che sussista un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale, che non possa essere eliminato senza una pronuncia giudiziale; con riferimento a tale tipologia di azioni deve pertanto escludersi la sussistenza dell'interesse ad agire - che deve essere inteso come possibilità di conseguire, mediante il giudizio, un risultato giuridicamente apprezzabile - ove il giudizio sia rivolto alla soluzione, in via di massima, di una questione di diritto, in vista di situazioni future ed ipotetiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)