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Sez. L, Sentenza n. 8210 del 28/07/1999 (Rv. 529075 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Azioni di mero accertamento - Collegamento dell'azione con una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529075-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

Nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire assume il carattere dell'attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilievo giuridico quale requisito dell'azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato. (Nel caso di specie un dipendente del Banco di Napoli si era limitato a chiedere l'accertamento della dipendenza di una malattia da causa di servizio e la declaratoria del suo diritto al riconoscimento, da parte del datore di lavoro, "di tutti i diritti conseguenziali" senza alcuna specificazione delle provvidenze che intendeva conseguire attraverso la proposta azione giudiziaria; la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata in considerazione dell'improponibilità della domanda derivante dall'inesistenza di un suo requisito essenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 42 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 64, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)