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Sez. 1, Sentenza n. 701 del 23/01/1997 (Rv. 501974 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONVENZIONI E TRATTATI INTERNAZIONALI | Sentenza straniera recante condanna agli alimenti - Delibazione a norma della Convenzione di New York del 10 giugno 1956 - Autorità intermediaria - Qualifica - Sostituto processuale - Sussistenza - Potere dell'autorità intermediaria di rinunziare al credito - Sussistenza - Esclusione - Potere della medesima autorità di rinunziare agli atti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501974-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONVENZIONI E TRATTATI INTERNAZIONALI

L'autorità intermediaria, che chieda la delibazione di sentenze straniere recanti condanna agli alimenti, si qualifica come sostituto processuale ai sensi dell'art. 81 cod. proc. civ., ossia come soggetto che, pur non essendo titolare del diritto azionato, è, tuttavia, legittimato a farlo valere in giudizio in nome proprio, in quanto portatore di un interesse di natura pubblicistica. Ne consegue che quel soggetto non può rinunziare al soddisfacimento del credito, bensì può, tutt'al più, rinunciare al mero impulso conferito, su richiesta dell'autorità speditrice, al processo volto alla realizzazione nello Stato del credito stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Tratt. Internaz. 20/06/1956 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)