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Sez. 2, Sentenza n. 2892 del 29/03/1996 (Rv. 496675 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - PARZIALMENTE | Risoluzione del contratto - Consapevolezza dell'altruità della cosa - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496675-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - PARZIALMENTE

Nel caso di vendita di cosa parzialmente altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto solo se, quando lo ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore e possa ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato il bene senza quella parte di cui è divenuto proprietario; pertanto, in mancanza dell'una o dell'altra delle predette condizioni, il compratore può solo chiedere la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1480 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)