Sez. 1, Sentenza n. 1295 del 14/04/1976 (Rv. 379983 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - RISOLUZIONE - REGOLE CONCERNENTI IL RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - APPLICABILITA - CONSEGUENZA - INTERESSI LEGALI E RISTORO DELL'EVENTUALE ULTERIORE DANNO.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - RISOLUZIONE - REGOLE CONCERNENTI IL RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - APPLICABILITA - CONSEGUENZA - INTERESSI LEGALI E RISTORO DELL'EVENTUALE ULTERIORE DANNO.*
Alla risoluzione della compravendita ex art 1489 cod civ (oneri o diritti di terzi gravanti sul bene venduto), ove sussista la colpa provata o presunta del venditore, vanno applicate le regole concernenti il risarcimento del danno nella risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che al compratore, oltre agli interessi legali sul prezzo, dal momento dell'esborso a quello del recupero della somma, deve anche essere riconosciuto il ristoro dell'eventuale ulteriore danno, che si renda necessario per il ripristino della sua situazione economica, quale era prima della stipulazione. (V 756/72, mass n 356907; (V 2583/68, mass n 335055).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)