Sez. 6, Sentenza n. 16250 del 03/03/2004 Cc. (dep. 06/04/2004) Rv. 229658 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione | Connotazione di oggettivitĂ - Sussistenza - Conseguenze: operativitĂ relativa ad ordinanza riemessa, successivamente al provvedimento sospensivo, nei confronti del medesimo soggetto.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione
La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta dal giudice dinanzi al quale si celebra il processo di merito, inerendo a quest'ultimo in quanto tale, ha portata oggettiva e pertanto produce i suoi effetti anche con riferimento a titolo custodiale riemesso, successivamente alla sua adozione, nei confronti del medesimo imputato, per sopravvenuta perdita di efficacia del precedente titolo dovuta a ragioni formali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)