Sez. 1, Sentenza n. 12372 del 09/01/2007 Cc. (dep. 23/03/2007) Rv. 237612 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione di cui all'art. 304, comma primo, lett. C), cod.proc.pen. - Operatività in relazione ai reati oggetto della sentenza - Individuazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 304, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. rappresenta un'ipotesi di sospensione automatica che opera a vantaggio della successiva fase di appello e in relazione a tutti i reati oggetto della sentenza, a nulla rilevando che con riferimento ad alcuni di essi, non menzionati nell'ordinanza di sospensione adottata contestualmente alla lettura del dispositivo, sia stato emesso, dopo la lettura del dispositivo stesso, il provvedimento di ripristino della custodia cautelare di cui all'art. 307, comma secondo, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)