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Sez. 6, Sentenza n. 565 del 17/02/1999 Cc. (dep. 05/03/1999) Rv. 213084 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Ordinanza di sospensione ex art.304, comma 2, cod. proc. pen. - Natura oggettiva della causa di sospensione - Conseguente efficacia della stessa nei confronti di tutti gli imputati, ivi compresi quelli latitanti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213084-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, cod. proc pen., spiega, alla luce dell'interpretazione adeguatrice del succitato art.304 alla Costituzione, i suoi effetti anche nei confronti dell'imputato latitante, ponendo sin dall'inizio in posizione di parità gli imputati per i quali sia stata disposta la privazione della libertà personale e correlativamente evitando di privilegiare paradossalmente proprio quelli che si siano volontariamente sottratti alla custodia cautelare. Ne consegue che il provvedimento di sospensione ex art.304, comma 2, cod. proc. pen., che si pone come ricognitivo della particolare complessità del dibattimento, impedisce che il possibile, successivo arresto del latitante faccia scattare nei confronti di quest'ultimo il decorso dei termini di cui all'art.303 cod. proc. pen. prima che sia cessata la causa di sospensione. Ciò discende dalla natura oggettiva della causa di sospensione in questione che, in quanto tale prescinde dalla situazione dei singoli imputati né può essere alterata dal successivo arresto di uno di essi, sicché una possibile reiterazione del provvedimento di sospensione nei confronti dell'ex latitante si risolverebbe in un mero formalismo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)