Sez. 1, Sentenza n. 2927 del 30/10/1963 (Rv. 264529 - 01)
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO - POLIZZA RICEVUTA PER L'IMBARCO E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - POLIZZA DI CARICO CON FUNZIONE PROBATORIA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO - CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA RESPONSABILITA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITA.*
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO - POLIZZA RICEVUTA PER L'IMBARCO E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - POLIZZA DI CARICO CON FUNZIONE PROBATORIA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO - CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA RESPONSABILITA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITA.*
Poiche la polizza di carico, oltre che titolo rappresentativo della merce viaggiante, ai fini della commerciabilita di quest'ultima durante il trasferimento di essa via mare, svolge anche la funzione probatoria del contratto di trasporto, essa polizza, sotto il secondo profilo, e soggetta alla regola dell'art 1341 cod civ, che non e derogato dal codice della navigazione. Ne consegue che le eventuali clausole, inserite in polizza, limitatrici della normale responsabilita fissata, per il trasporto marittimo dal predetto codice della navigazione, non sono efficaci se non in quanto approvate specificamente per iscritto. (V 818/62, 4101/56, 934/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 460, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)