Sez. 2, Sentenza n. 48044 del 09/09/2015 Ud. (dep. 04/12/2015) Rv. 265363 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Indebita utilizzazione, a fine di profitto, di carta di credito e altri analoghi strumenti di prelievo o pagamento - Reato di cui all'articolo 55, comma nono, D.Lgs. n. 231 del 2007 - Configurabilità - Reato di truffa - Concorso - Esclusione.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
L'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato di cui all'art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e non il reato di truffa, che resta assorbito in quanto l'adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l'uso indebito di una carta di credito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 55 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)