Sez. 5, Sentenza n. 6695 del 12/12/2005 Ud. (dep. 22/02/2006) Rv. 233889 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Indebita utilizzazione, a fine di profitto, di carta di credito _ Integrazione del reato di cui all'art. 12 D.L. n. 143 del 1991, conv. con modif. in legge n. 197 del 1991 - Concorso con il reato di truffa - Esclusione.
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Non sussiste il concorso formale tra il reato previsto dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197 (uso indebito di carte di credito o di pagamento) ed il reato di truffa (art. 640 cod. pen.); infatti l'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato di cui al suddetto art. 12 e non il reato di truffa che viene assorbito in virtù del principio di cui all'art. 15 cod. pen., considerato che l'adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l'uso indebito di una carta di credito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)