Sez. U, Sentenza n. 22902 del 28/03/2001 Cc. (dep. 07/06/2001) Rv. 218873 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Indebita utilizzazione, a fine di profitto, di carta di credito e altri analoghi strumenti di prelievo o pagamento - Reato di cui all'articolo 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197 - Configurabilità - Reato di truffa - Concorso - Esclusione.
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L'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento, integra il reato previsto dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197, e non quello di truffa, che resta assorbito. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che l'eventuale conseguimento, da parte dell'agente, dell'ingiusto profitto con correlativo danno del soggetto passivo rileva, comunque, sotto il profilo della dosimetria della pena).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)