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Sez. 2, Sentenza n. 898 del 15/05/1967 Ud. (dep. 26/09/1967) Rv. 105507 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - FURTO NEI SUPERMERCATI - OCCULTAMENTO - INERENZA ALLA CONSUMAZIONE DEL REATO E NON ALL'AGGRAVANTE DEL MEZZO FRAUDOLENTO.*
Stato
decisa il 1967-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105507-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - FURTO NEI SUPERMERCATI - OCCULTAMENTO - INERENZA ALLA CONSUMAZIONE DEL REATO E NON ALL'AGGRAVANTE DEL MEZZO FRAUDOLENTO.*

L'acquirente dal supermercato acquista il possesso legittimo della merce che pone regolarmente nel cestino o tiene in mano nel momento della conclusione del contratto di compravendita, cioe quando ne paga l'importo alla cassa; mentre, per la merce che nasconde in borsa o in tasca, il possesso (illecito) e acquistato nel momento dell'apprensione e del trafugamento; con la conseguenza che, nell'atto del passaggio alla cassa, il furto e gia stato consumato e l'eventuale mezzo fraudolento posto in essere in questo momento non servirebbe a commettere il reato - gia consumato in precedenza - ma solo, se mai, ad assicurarsene il profitto. (Conf 105432, anno 1967; 100484, anno 1966; e inoltre, sotto il profilo che il semplice occultamento e inerente alla consumazione del (reato e non puo configurare particolari aggravanti, 103300, 104738, (105196, anno 1967; 100436, 100488, 101005, 101338, 101540, 101856, (102532, anno 1966; V 100435, 102966, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)