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Sez. 2, Sentenza n. 491 del 08/03/1967 Ud. (dep. 19/09/1967) Rv. 105432 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - ASPORTAZIONE DI MERCI ESPOSTE IN SUPERMERCATI - OCCULTAMENTO DELLA MERCE - INTEGRA LA CONSUMAZIONE DEL REATO.*
Stato
decisa il 1967-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105432-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - ASPORTAZIONE DI MERCI ESPOSTE IN SUPERMERCATI - OCCULTAMENTO DELLA MERCE - INTEGRA LA CONSUMAZIONE DEL REATO.*

Quando un cliente S'impossessa furtivamente di merce che si trovi esposta nei banchi di vendita di un supermercato, in cui si pratichi il sistema del cosiddetto self-Service, la consumazione del furto avviene gia nel momento stesso di tale impossessamento e del contestuale occultamento della merce sottratta. In tale specie di furto, infatti, dato che il locale di vendita e sorvegliato o comunque sempre controllabile dal personale addetto, se il cliente non nascondesse subito in qualche modo la merce sottratta, la consumazione stessa del furto sarebbe impossibile, appunto perche il personale addetto (fra cui, da ultimo, il cassiere, al momento dell'uscita del cliente dal locale, previo controllo alla cassa) sarebbe senz'altro in grado di accorgersi dell'asportazione, che sarebbe cosi, di fatto, sempre impedita. (Conf 100484, anno 1966, e inoltre, sotto il profilo che il semplice (occultamento e inerente alla consumazione del reato e non puo configurare particolari aggravanti, 103300, 104738, 105196, anno 1967; (100436, 100488, 101005, 101338, 101540, 101856, 102532, anno 1966; V (100435, 102966, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)