Sez. 5, Sentenza n. 22204 del 30/01/2017 Ud. (dep. 08/05/2017) Rv. 270129 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO | Condotta che integra l'aggravante del mezzo fraudolento - Momento di realizzazione rispetto all'impossessamento del bene oggetto di furto - Concomitanza - Necessità.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO
Nel reato di furto, la condotta che integra l'aggravante del mezzo fraudolento deve essere posta in essere nel corso dell'azione delittuosa e non successivamente all'impossessamento del bene oggetto di furto. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'aggravante del mezzo fraudolento relativamente alle condotte successive all'impossessamento di buoni fruttiferi appartenti ad una persona deceduta, consistenti nell'apposizione di false firme del contitolare defunto necessarie per ottenere l'indebito prelievo delle somme riportate sui buoni fruttiferi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)