Sez. 3, Sentenza n. 9862 del 05/10/1998 (Rv. 519423 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE | Termini - Disciplina ex art. 343 cod. proc. civ., comma primo - Applicazione - Necessità - Portata.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE
La prevenzione operata con l'impugnazione principale fa sì che ogni altra impugnazione debba proporsi non solo con le forme dell'appello incidentale, ma nel termine proprio di quest'ultimo, che è quello prescritto dall'art. 343 comma primo cod. proc. civ. (nel testo previgente alla riforma applicabile al giudizio), ossia non oltre la prima udienza di trattazione davanti all'istruttore. L'impugnante principale, cioè, fissa il termine perentorio per tutti gli altri impugnanti, che resta così l'unico da rispettare, sostituendosi a quelli stabiliti in via generale dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., salvo quanto previsto dall'art. 343, comma secondo a proposito dell'appello il cui interesse sorge dalla proposizione dell'impugnazione proposta da parte che non sia l'appellante principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)