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Sez. 3, Sentenza n. 9468 del 13/09/1990 (Rv. 469276 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE - IMPEDIMENTO DEL RELATIVO ESERCIZIO MEDIANTE OCCULTAMENTO DELLA VENDITA - DOMANDA DEL CONDUTTORE NEI CONFRONTI DEL LOCATORE E DELL'ACQUIRENTE - CAUSA DI NATURA SCINDIBILE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA NEI CONFRONTI DEL SOLO LOCATORE - APPELLO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE, DOPO LA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO DEL SOCCOMBENTE - TERMINI PER LE IMPUGNAZIONI INCIDENTALI - OPERATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1990-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469276-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE - IMPEDIMENTO DEL RELATIVO ESERCIZIO MEDIANTE OCCULTAMENTO DELLA VENDITA - DOMANDA DEL CONDUTTORE NEI CONFRONTI DEL LOCATORE E DELL'ACQUIRENTE - CAUSA DI NATURA SCINDIBILE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA NEI CONFRONTI DEL SOLO LOCATORE - APPELLO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE, DOPO LA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO DEL SOCCOMBENTE - TERMINI PER LE IMPUGNAZIONI INCIDENTALI - OPERATIVITÀ.*

Nel caso di domanda del conduttore di un immobile locato ad uso diverso da quello di abitazione diretta ad ottenere la condanna in solido del locatore e dell'acquirente dell'immobile locato al risarcimento danni, per avere occultato la vendita al fine di impedire l'Esercizio del diritto di riscatto, ai sensi degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la causa ha natura scindibile, con la conseguenza che, ove la domanda sia stata accolta nei confronti del solo locatore, l'attore che, dopo aver notificato la sentenza soltanto al detto soccombente, il quale abbia proposto appello, voglia - a sua volta - impugnare la sentenza nei confronti dell'acquirente, rimasto vincitore nei suoi confronti, deve farlo nel termine preveduto dagli artt. 333 e 343 cod. proc. civ. per le impugnazioni incidentali, a nulla rilevando che al predetto acquirente non sia stato notificato appello principale, atteso che l'appello incidentale, purché sia rispettato il relativo termine, può essere proposto anche mediante atto diverso dalla comparsa di risposta e quindi anche mediante atto di citazione, provvedendosi poi alla riunione dei giudizi. (V 5584/87, mass n 454054; (V 4276/87, mass n 453031; (V 1220/86, mass n 444696; (V 4625/84, mass n 436544; (V 6185/83, mass n 430970).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)