diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 317 del 22/01/1990 (Rv. 464892 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - RAPPORTI CON LA DOMANDA PRINCIPALE.*
Stato
decisa il 1990-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464892-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - RAPPORTI CON LA DOMANDA PRINCIPALE.*

La domanda riconvenzionale, non eccedente la Competenza del giudice adito, è ammissibile anche quando dipenda da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, sempre che sussista fra le opposte pretese una connessione obiettiva che evidenzi l'opportunità della trattazione e decisione simultanea; la relativa valutazione è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito non direttamente sindacabile in Sede di legittimità. (nell'affermare il suddetto principio la S.C. ha respinto il ricorso proposto contro la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la trattazione simultanea di una domanda avente ad oggetto la richiesta di pagamento avanzata da una parte per conseguire il corrispettivo di vari trasporti di merce effettuati in favore dell'altra e la domanda di quest'ultima diretta ad ottenere il pagamento di una somma corrispondente al valore della merce trafugata nel corso di uno dei trasporti). (Conf 4428/86, mass n 447186; (Conf 1873/85, mass n 439793; (Conf 5319/83, mass n 430233; (Conf 4245/83, mass n 429175).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)