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Sez. 2, Sentenza n. 4696 del 12/05/1999 (Rv. 526225 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Condizioni di ammissibilità - Identità del titolo - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526225-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE

La domanda riconvenzionale, non eccedente la competenza del giudice adito, è ammissibile anche quando dipende da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, sempre che sussista fra le opposte pretese un collegamento obiettivo che implichi l'opportunità della trattazione e decisione simultanea; la relativa valutazione è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se tale opportunità è stata adeguatamente prospettata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)