Sez. 3, Sentenza n. 6758 del 17/05/2001 (Rv. 546725 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omesso esame da parte del giudice del merito del contenuto di un documento acquisito al processo e menzionato dalle parti - Inclusione tra i motivi previsti per proporre ricorso per cassazione - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Impugnativa proponibile - Revocazione ex art 395 cod. proc. civ..
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Il ricorso per cassazione, proposto sulla base della denuncia di un errore in cui sarebbe incorso il giudice del gravame di merito per avere ignorato il contenuto di un documento acquisito agli atti del processo e menzionato dalle parti, è inammissibile, non corrispondendo un errore di tal genere ad alcuno dei motivi per i quali l'art.360 cod. proc. civ. consenta tale tipo d'impugnazione; peraltro, detto errore può essere eventualmente dedotto a fondamento del diverso rimedio previsto dall'art.395 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)