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Sez. 5, Sentenza n. 12904 del 01/06/2007 (Rv. 600868 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - IN GENERE | "Errores in procedendo" - Riesame in fatto della questione - Limiti - Censura di omesso esame d'un documento decisivo - Mancata produzione in giudizio del documento medesimo - Accertamento del giudice di merito - Inammissibilità della predetta censura - Deducibilità come motivo di revocazione - Presupposti.
Stato
decisa il 2007-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600868-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - IN GENERE

Il potere della Corte di cassazione, in tema di "errores in procedendo", di riesaminare in fatto la questione sollevata si esplica nei limiti degli atti e documenti che, prodotti nel giudizio di merito, risultano acquisiti al processo. In particolare, il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sempre che ne ricorrano le condizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)