Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 29/05/2003 (Rv. 563727 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Erronea percezione della documentazione in atti da parte del giudice di merito - Inclusione tra i motivi previsti per proporre ricorso per cassazione - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Impugnativa proponibile - Revocazione "ex" art. 395 cod. proc. civ..
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Il ricorso per cassazione, proposto sulla base della denuncia dell'erronea percezione della documentazione in atti da parte del giudice di merito, è inammissibile, non corrispondendo un errore di tal genere ad alcuno dei motivi per i quali l'art. 360 cod. proc. civ. consenta tale tipo di impugnazione; peraltro, detto errore può essere dedotto a fondamento del diverso rimedio del ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)