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Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 29/05/2003 (Rv. 563727 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Erronea percezione della documentazione in atti da parte del giudice di merito - Inclusione tra i motivi previsti per proporre ricorso per cassazione - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Impugnativa proponibile - Revocazione "ex" art. 395 cod. proc. civ..
Stato
decisa il 2003-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563727-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione, proposto sulla base della denuncia dell'erronea percezione della documentazione in atti da parte del giudice di merito, è inammissibile, non corrispondendo un errore di tal genere ad alcuno dei motivi per i quali l'art. 360 cod. proc. civ. consenta tale tipo di impugnazione; peraltro, detto errore può essere dedotto a fondamento del diverso rimedio del ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)