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Sez. 6, Sentenza n. 22522 del 22/01/2003 Ud. (dep. 21/05/2003) Rv. 225936 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Soppressione, distruzione ed occultamento di atti veri - Scrittura privata - Nozione.
Stato
decisa il 2003-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225936-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA

Ai fini della sussistenza del reato di falso per soppressione, di cui all'art. 490 cod. pen., non è rilevante la qualificazione dell'atto, in quanto la norma in questione riguarda sia atti pubblici che scritture private, con la sola condizione che si tratti di atti veri. Dunque, integra gli estremi del reato in questione anche la condotta di soppressione di una scrittura privata, intendendosi per tale qualsiasi documento redatto senza l'assistenza del pubblico ufficiale, nel quale sia racchiusa una dichiarazione di volontà o di scienza avente rilevanza giuridica, cioè riguardante qualsiasi circostanza idonea a spiegare effetti nell'ambito di un rapporto giuridico. (Nel caso di specie, la S.C. ha qualificato come scrittura privata una domanda di ferie di un pubblico dipendente, con riferimento però al periodo di tempo precedente al deposito ed alla registrazione, e non anche a quello successivo all'apposizione sullo stesso documento del "nulla osta" del segretario comunale e del provvedimento del sindaco, che, in quanto atti amministrativi per oggetto, contenuto e provenienza da pubblico ufficiale, erano tali da conferire all'intero documento carattere di atto pubblico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)