Sez. 5, Sentenza n. 25269 del 11/04/2012 Ud. (dep. 26/06/2012) Rv. 253309 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI | Occultamento del testamento olografo da parte dell'avvocato presso il cui studio sia conservato - Integrazione del reato di cui all'art. 490 cod. pen. - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI
Integra il reato di falso per occultamento (art. 490 cod. pen.) la condotta dell'avvocato che - consegnato al notaio, per la pubblicazione, l'ultimo testamento olografo del "de cuius" - trattenga presso il proprio studio il precedente testamento, ancorché implicitamente revocato, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, è penalmente rilevante ogni condotta illecita diretta ad occultare il documento in modo da renderne impossibile l'utilizzazione e, quindi, ad impedire che esso adempia alla funzione per cui è predisposto, evenienza che si verifica quando sia temporaneamente celato o altrimenti reso irreperibile nella sua materialità. Né, ai fini della configurabilità del reato, rileva la necessità di disporre del documento o il proposito di restituire l'atto occultato o l'effettiva restituzione di esso dopo un certo tempo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)