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Sez. 2, Sentenza n. 532 del 28/03/1966 Ud. (dep. 13/07/1966) Rv. 102076 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - FALSITA IN ATTI - USO DI UN ASSEGNO ALTERATO - TENDENTI AD OTTENERE IL PAGAMENTO - REATO COMPRESO - ESCLUSIONE - CONCORSO DI REATI.*
Stato
decisa il 1966-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102076-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - FALSITA IN ATTI - USO DI UN ASSEGNO ALTERATO - TENDENTI AD OTTENERE IL PAGAMENTO - REATO COMPRESO - ESCLUSIONE - CONCORSO DI REATI.*

L'uso di un assegno alterato, pur essendo richiesto dalla legge come condizione di punibilita del delitto di falso, integra anche gli elementi del delitto di truffa, quando si concreti in artifici o raggiri tendenti ad ottenere il pagamento dello stesso assegno, e quindi a procurare un ingiusto vantaggio all'agente ed un correlativo danno ad altri: in questo caso i due reati concorrono tra loro, non potendo la truffa ritenersi assorbita dal delitto di falso secondo i principii relativi al reato complesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 71, Cod. Pen. art. 491, Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)