Sez. 2, Sentenza n. 866 del 10/04/1970 Ud. (dep. 17/03/1971) Rv. 117169 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - USO DI ASSEGNO FALSO - SUSSISTENZA DEL REATO DI TRUFFA - CONDIZIONI - CONCORSO CON IL REATO DI FALSITA IN ATTI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - USO DI ASSEGNO FALSO - SUSSISTENZA DEL REATO DI TRUFFA - CONDIZIONI - CONCORSO CON IL REATO DI FALSITA IN ATTI.*
L'uso di un assegno alterato, pur essendo richiesto dalla legge come condizione di punibilita del delitto di falso, integra anche gli elementi del delitto di truffa, quando si concreti in artifizi o raggiri tendenti ad ottenere il pagamento dello stesso assegno, quindi a procurare un ingiusto profitto all'agente e un correlativo danno ad altrì in questo caso i due reati concorrono tra loro, non potendo la truffa ritenersi assorbita dal delitto di falso secondo i principi relativi al reato complesso. (Conf 102076, anno 1966' V 114480, anno 1970' 105454, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 491, Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)