Sez. 1, Sentenza n. 2730 del 09/03/1995 (Rv. 491008 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Accordo transattivo di liquidazione di un indennizzo assicurativo - Riserva di recesso - Previsione a favore del solo rappresentante dell'assicuratore - Mancanza della procura - Accertamento - Recesso unilaterale dell'assicurato - Inammissibilità - Assegnazione della controparte di un termine per la ratifica - Ammissibilità - Fattispecie.
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In relazione all'incensurabilità in cassazione della qualificazione e della interpretazione date ad un negozio giuridico dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici e giuridici, è confermabile la sentenza del giudice di merito che, in riferimento ad accordo transattivo di liquidazione di un indennizzo assicurativo stipulato da un lato dall'assicurato e dall'altro da un incaricato dell'assicuratore - poi risultato privo di procura -, con riserva di recesso a favore del solo rappresentante dell'assicuratore, abbia fatto riferimento all'art. 1399 cod.civ., relativo al contratto concluso dal rappresentante senza poteri. E in relazione ad un accordo così qualificato deve escludersi la rilevanza di un recesso unilaterale dell'assicurato, il quale ha solo la facoltà di assegnare alla controparte un termine per la ratifica. (Nella specie l'assicurato, ritornato in "bonis" dopo la stipula dell'accordo transattivo da parte del curatore del suo fallimento, si era limitato a chiedere alla compagnia assicuratrice, che non aveva ancora ratificato l'accordo, di dar corso ad una nuova valutazione del danno, senza fissare limiti temporali; la S.C. ha ritenuto irrilevante tale richiesta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)