Sez. 1, Sentenza n. 2801 del 09/10/1971 (Rv. 353996 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE SENZA POTERI - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTATO - NECESSITA DELLA RATIFICA - MANCANZA - OBBLIGO DEL RAPPRESENTANTE SENZA POTERI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE SENZA POTERI - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTATO - NECESSITA DELLA RATIFICA - MANCANZA - OBBLIGO DEL RAPPRESENTANTE SENZA POTERI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITI.*
Il negozio concluso dal rappresentante senza potere e idoneo a produrre i suoi effetti nella sfera giuridica del rappresentato solo se si verifica la condicio iuris della ratifica da parte di quest'ultimo, ratifica consistente nella manifestazione, espressa o per facta concludentia, di far proprio il negozio stesso nel preciso e pieno suo contenuto, che non deve esser messo in discussione. Intervenuto il rifiuto del dominus di ratificare il contratto nel senso suddetto, il negozio compiuto dal falso procuratore produce solo il limitatissimo effetto di far sorgere la responsabilita di quest'ultimo, nei confronti del terzo contraente, per il risarcimento del danno nei limiti del cosiddetto interesse negativo, per avere egli confidato senza sua colpa nella validita del contratto. (V 3747'69, mass n 344004; 220'68, mass n 331113).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)