Sez. 1, Sentenza n. 220 del 25/01/1968 (Rv. 331113 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) - (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE - INEFFICACIA DEL NEGOZIO - RECESSO UNILATERALE DEL TERZO CONTRAENTE - ESCLUSIONE- RESPONSABILITA DEL FALSUS PROCURATOR - RISARCIMENTO DEL DANNO- CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) - (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE - INEFFICACIA DEL NEGOZIO - RECESSO UNILATERALE DEL TERZO CONTRAENTE - ESCLUSIONE- RESPONSABILITA DEL FALSUS PROCURATOR - RISARCIMENTO DEL DANNO- CONDIZIONI.*
Il negozio concluso dal rappresentante senza potere non e nullo, ne annullabile, ma soltanto inefficace, in quanto produrra i suoi effetti se sopravverra la ratifica da parte dell'interessato. Pertanto il terzo contraente non puo recedere unilateralmente dal contratto, se ha ignorato di stipulare con un rappresentante senza potere. La legge, infatti, non lascia alla discrezione di uno dei soggetti il negozio inefficace per difetto di rappresentanza, richiedendo espressamente per lo scioglimento il mutuo consenso, e, ove a questo non si pervenga, tutela il terzo contraente concedendogli la facolta di invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica, in modo che possa cessare la situazione di incertezza determinata dall'attivita del falsus procurator, o mediante la ratifica dell'interessato ovvero con il rifiuto, reale o presunto, della medesima. Solo in presenza di tale rifiuto il terzo contraente avra diritto di pretendere dal rappresentante senza potere il risarcimento del danno. (contra 1928-55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)