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Sez. L, Sentenza n. 764 del 27/01/1987 (Rv. 450458 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI ANZIANITÀ - MAGGIORAZIONI AGGIUNTIVE PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA COME CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE - INCLUSIONE IN DETTA INDENNITÀ - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVE ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ DEI COSIDDETTI TRASFERTISTI DELL'ENEL ED ALLA RELATIVA MAGGIORAZIONE PARI A QUATTRO MENSILITÀ DI RETRIBUZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450458-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI ANZIANITÀ - MAGGIORAZIONI AGGIUNTIVE PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA COME CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE - INCLUSIONE IN DETTA INDENNITÀ - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVE ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ DEI COSIDDETTI TRASFERTISTI DELL'ENEL ED ALLA RELATIVA MAGGIORAZIONE PARI A QUATTRO MENSILITÀ DI RETRIBUZIONI.*

Rientrano nell'unico istituto dell'indennità di anzianità anche eventuali maggiorazioni aggiuntive - previste dalla contrattazione collettiva come condizioni di miglior favore - atteso che queste, pur collegate a specifici presupposti di attribuzione, concorrono ugualmente a comporre quell'unica liquidazione di fine rapporto che - unitariamente considerata - va valutata per verificare il rispetto della prescrizione contenuta nell'art. 2120 cod. civ. (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) e dei criteri di calcolo ivi contemplati. (nella specie il giudice del merito - dopo aver accertato che la indennità di anzianità dei cosiddetti trasfertisti dipendenti dell'ENEL era stata calcolata in difetto perché il datore di lavoro non aveva conteggiato anche l'indennità di trasferta - aveva omesso di considerare che i lavoratori predetti avevano però beneficiato di una maggiorazione di tale indennità, pari a quattro mensilità di retribuzione, secondo la previsione contenuta nello art. 40 CCNL 29 maggio 1973, e quindi aveva omesso di tenere eventualmente conto in detrazione di tale maggiorazione; la suprema Corte - cassando tale pronuncia per vizio di motivazione - ha enunciato il suddetto principio di diritto.). (Conf 2264/86, mass n 445411).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)